Art. 13.
(Udienza di comparizione).

      1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero deposita nella cancelleria

 

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del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
      2. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
      3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
      4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tale caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e di strutture pubblici o privati presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
      5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
      6. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo ai sensi dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
      7. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze
 

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vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.